• porte tagliafuoco portoni tagliafuoco portoni scorrevoli REI 60 – REI 120
  • maniglioni antipanico porte reversibili REI 60 – REI 120
  • porte tagliafuoco e portoni antincendio vetrate fisse REI 60
  • porte tagliafuoco REI 60 – REI 120
  • portoni girevoli REI 60 – REI 120
  • porte multiuso REI 60 – REI 90 – REI 120
  • porte UNI EN 1634 porte UNI 9723
  • portoni tagliafuoco scorrevoli EI 120 – EI 180
  • porte vetrate REI 60 – REI 90 – Rei 120

NORMATIVE

UNI 9723:1990/A1

Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura La norma UNI 9723:1990 A1 contiene tutte quelle indicazioni di carattere tecnico alle quali i laboratori autorizzati dal Ministero degli Interni devono attenersi per testare i prodotti e quindi rilasciare successivamente i certificati di prova; contiene inoltre altre informazioni di carattere tecnico sulla base delle quali in fase in rilascio del certificato di omologazione, il Ministero degli Interni, concede delle estensioni ai risultati precedentemente ottenuti in fase di prova.

DECRETO 14 DICEMBRE 1993

Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura Il D.L. esprime ed identifica in modo chiaro quali debbano essere le norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura. Nel decreto viene citata la norma UNI 9723 quale unica norma di riferimento. Inoltre vengono anche espressi gli obblighi dei produttori di porte nei confronti degli utilizzatori, ovvero: Garantire la conformità del prodotto; Emettere la “Dichiarazione di conformità” con la quale il produttore attesta la conformità del prodotto al prototipo omologato e riporta i dati del marchio di conformità: Applicare su ogni porta il “marchio di conformità” con l’indicazione permanente ed indelebile dei parametri stabiliti dalla NORMA UNI 9723 ed inoltre gli estremi identificativi dell’atto di omologazione.

DECRETO 27 GENNAIO 1999

Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura, prove e criteri di classificazione Il presente decreto assume la propria importanza dal fatto che specifica in modo chiaro secondo quali criteri si effettua la “Classificazione” di resistenza al fuoco di porte ed altri elementi, ovvero secondo i criteri tecnici contenuti nella norma UNI.CNVVF 9723 e nel primo foglio di aggiornamento UNI-CNVVF 9723:1990/A1. Altresì importante è il chiarimento in merito ai limiti dimensionali di porte di qualsiasi natura e portoni scorrevoli oggetto del procedimento dell’omologazione. Sono inoltre riportate, nel presente decreto, le tolleranze delle misure ammissibili in sede di verifica e controllo.

DECRETO 21 GIUGNO 2004

Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura Il decreto 21 giugno 2004 (G.U. n. 155 del 5-7-2004 ) regola attualmente le norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione delle porte.

Art. 1 – Classificazione 4. Salvo diversa indicazione dei decreti di prevenzione incendi la classe di resistenza al fuoco richiesta per porte ed altri elementi di chiusura con la terminologia RE e REI è da intendersi, con la nuova classificazione, equivalente a E ed EI2 rispettivamente. Laddove nei decreti di prevenzione incendi di successiva emanazione sia prescritto l´impiego di porte ed altri elementi di chiusura classificati E ed EI2 potranno essere utilizzati porte omologate con la classificazione RE e REI nel rispetto di tutte le condizioni previste dal presente decreto.

Art. 3

1) Le porte ed altri elementi di chiusura resistenti al fuoco da impiegarsi nelle attività soggette all’applicazione delle norme e criteri di prevenzione incendi devono essere omologate.

2) La documentazione da disporre per la immissione in commercio di porte resistenti al fuoco è composta da: a) copia dell’atto di omologazione della porta; b) dichiarazione di conformità alla porta omologata; c) libretto di installazione, uso e manutenzione.

3) L’installatore è tenuto a redigere a propria firma la dichiarazione di corretta posa in opera ai sensi del decreto 4 maggio 1998 allegato II comma 2.1.

4) L’utilizzatore è tenuto a mantenere in efficienza ogni porta resistente al fuoco, mediante controlli periodici da parte di personale qualificato e secondo le indicazioni d’uso e manutenzione di cui all’Art. 2, lettera j, presenti nel libretto di uso e manutenzione.

Art. 10 1.

Ai fini del rilascio dell’atto di omologazione,…, le prove di resistenza al fuoco si eseguono secondo la norma UNI EN1634-1…. È inoltre consentito eseguire le prove anche secondo la UNI-CNVVF 9723/FA1 fino all’entrata in vigore dell’obbligo della marcatura ; 2. È consentito il rilascio di atti di omologazione per porte certificate con la norma UNI-CNVVF 9723/FA1 nel rispetto delle procedure previste dal decreto 14 dicembre 1993 e anche nel rispetto agli articoli 5 e 6 del DM 21 giugno 2004.

DECRETO 16 FEBBRAIO 2007

Art. 3 comma 4

Per le porte e gli altri elementi di chiusura, per le quali non è ancora applicata la procedura ai fini della marcatura , in assenza delle specificazioni tecniche e successivamente durante il periodo di coesistenza, l’impiego in elementi costruttivi e opere in cui è prescritta la loro classe di resistenza al fuoco, è subordinato al rilascio dell’omologazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto del ministero dell’interno 21 giugno 2004 e consentito nel rispetto dell’art. 3 del medesimo decreto. Al termine del periodo di coesistenza, definito con comunicazione della Commissione dell’Unione europea, detta omologazione rimane valida, solo per i prodotti già immessi sul mercato entro tale termine, ai fini dell’impiego entro la data di scadenza dell’omologazione stessa.